Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 ott 2022
Il regolamento (UE) 2019/1716 è così modificato: 1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»; 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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