Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220

In vigore dal 12 ott 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato: 1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell’esercizio contabile in questione. Tuttavia la Germania può trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine di cui al primo comma.» ; 2) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Importo della retribuzione forfettaria 1.   La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 180 EUR per scheda aziendale. 2.   Se la soglia dell’80 % di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.» ; 3) gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; 4) la tabella J dell’allegato VIII è modificata conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 (Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2499) — Testo vigente | Portale Normativo