Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220
In vigore dal 12 ott 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell’esercizio contabile in questione.
Tuttavia la Germania può trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine di cui al primo comma.»
;
2)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Importo della retribuzione forfettaria
1. La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 180 EUR per scheda aziendale.
2. Se la soglia dell’80 % di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.»
;
3)
gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
la tabella J dell’allegato VIII è modificata conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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