Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2019/943 e all' della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «piccola e media impresa» o «PMI»: impresa secondo la definizione data all' dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6); 2) «consumo lordo di energia elettrica»: fornitura complessiva di energia elettrica per le attività svolte nel territorio di uno Stato membro; 3) «periodo di riferimento»: periodo compreso tra il 1o novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del presente regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1o novembre 2017 e il 31 marzo 2018; 4) «ore di punta»: singole ore del giorno in cui, sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, dei gestori del mercato elettrico designati, si prevedono i prezzi più elevati dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del giorno prima, il consumo lordo più elevato di energia elettrica o il consumo lordo più elevato di energia elettrica generata da fonti diverse da fonti rinnovabili di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); 5) «ricavi di mercato»: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri; 6) «regolamento»: pagamento effettuato e ricevuto tra controparti, se del caso dietro consegna e ricevimento dell'energia elettrica, in adempimento degli obblighi delle controparti in virtù di una o più operazioni di compensazione; 7) «autorità competente»: autorità secondo la definizione data all', punto 11), del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); (8) «intermediari»: soggetti che operano sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica di Stati membri che costituiscono un'isola non connessa ad altri Stati membri mediante offerte per unità, qualora l'autorità di regolazione abbia autorizzato tali soggetti a partecipare al mercato per conto del produttore, escluse le entità che trasferiscono i ricavi eccedenti direttamente ai clienti finali di energia elettrica; 9) «ricavi eccedenti»: differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all', paragrafo 1; 10) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 11) «dipendenza dalle importazioni nette»: per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, la differenza tra il totale delle importazioni e il totale delle esportazioni di energia elettrica espressa come percentuale della produzione lorda totale di energia elettrica in uno Stato membro; 12) «esercizio fiscale»: anno d'imposta, anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali ai sensi del diritto nazionale; 13) «cliente finale di energia»: cliente che acquista energia per uso proprio; 14) «cliente finale di energia elettrica»: cliente che acquista energia elettrica per uso proprio; 15) «impresa dell'Unione»: impresa stabilita in uno Stato membro che, in base alla legislazione fiscale nazionale, è considerata residente a fini fiscali nello Stato membro e, ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non è considerata residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione; 16) «stabile organizzazione»: sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale un'impresa stabilita in un altro Stato esercita in tutto o in parte la sua attività, nella misura in cui gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata; 17) «imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione»: imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 18) «utili eccedenti»: utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, maturati da attività svolte da imprese o stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva; 19) «contributo di solidarietà»: misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle imprese e delle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l'impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell'andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell'energia; 20) «ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione»: i proventi restanti che rimangono inutilizzati dopo l'allocazione dei ricavi derivanti dalle rendite di congestione conformemente agli obiettivi prioritari di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943; 21) «misura nazionale equivalente adottata»: una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all'accessibilità economica dell'energia.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2022/1854 — Definizioni | Portale Normativo