Art. 16

Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo

In vigore dal 6 ott 2022
Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo 1.   Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all'. 2.   Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1854:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2022/1854 — Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo | Portale Normativo