Art. 16
Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo
In vigore dal 6 ott 2022
Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo
1. Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all'.
2. Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.
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