Art. 7
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
In vigore dal 23 set 2022
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato
1. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato di cui all’ specificano le seguenti informazioni:
a)
informazioni dettagliate sulle specie da sottoporre a campionamento e sul luogo di campionamento;
b)
informazioni sulla legislazione nazionale relativa all’uso di sostanze farmacologicamente attive e, in particolare, su quella riguardante il divieto o l’autorizzazione, la distribuzione, l’immissione sul mercato e le regole di somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata;
c)
informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani;
d)
tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali sono stati rilevati residui non conformi negli anni precedenti.
2.
I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli includono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, quanto segue:
a)
una giustificazione per le sostanze, le specie, i prodotti e le matrici selezionati inclusi nei piani sulla base dei criteri elencati negli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644, compresa una giustificazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nei suddetti allegati, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente;
b)
una giustificazione del modo in cui, per ottimizzare il piano, si è tenuto conto delle informazioni tratte da una panoramica delle non conformità nello Stato membro interessato dei tre anni civili precedenti fornita dall’EFSA.
Non è necessario che gli Stati membri presentino le informazioni già fornite nella parte generale del PCNP o descritte nella legislazione dell’Unione a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1646:oj#art-7