Art. 7 · Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato

Art. 7

Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato

In vigore dal 23 set 2022
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato 1.   I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato di cui all’ specificano le seguenti informazioni: a) informazioni dettagliate sulle specie da sottoporre a campionamento e sul luogo di campionamento; b) informazioni sulla legislazione nazionale relativa all’uso di sostanze farmacologicamente attive e, in particolare, su quella riguardante il divieto o l’autorizzazione, la distribuzione, l’immissione sul mercato e le regole di somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata; c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani; d) tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali sono stati rilevati residui non conformi negli anni precedenti. 2. I piani nazionali di controllo basati sul rischio di cui agli includono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, quanto segue: a) una giustificazione per le sostanze, le specie, i prodotti e le matrici selezionati inclusi nei piani sulla base dei criteri elencati negli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644, compresa una giustificazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nei suddetti allegati, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente; b) una giustificazione del modo in cui, per ottimizzare il piano, si è tenuto conto delle informazioni tratte da una panoramica delle non conformità nello Stato membro interessato dei tre anni civili precedenti fornita dall’EFSA. Non è necessario che gli Stati membri presentino le informazioni già fornite nella parte generale del PCNP o descritte nella legislazione dell’Unione a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
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