Art. 3
Tecnologie di riciclaggio idonee
In vigore dal 15 set 2022
Tecnologie di riciclaggio idonee
1. Una tecnologia di riciclaggio è considerata idonea se si dimostra in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri da un punto di vista microbiologico.
2. Le tecnologie di riciclaggio si distinguono in base alle seguenti proprietà:
a)
il tipo, il modo di raccolta e l'origine del materiale input;
b)
la combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica e chimica utilizzati per decontaminare tale materiale input;
c)
il tipo e l'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
d)
la necessità o meno di procedere alla valutazione e all'autorizzazione di processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia e i relativi criteri.
3. Le tecnologie di riciclaggio idonee sono elencate nell'allegato I, che può essere modificato conformemente agli .
4. Se la capacità di ottenere un livello sufficiente di decontaminazione dei processi di riciclaggio che utilizzano una determinata tecnologia di riciclaggio dipende dalla specifica precisa dell'input, dalla configurazione dettagliata di tali processi o dalle condizioni di funzionamento applicate, e se tale specifica o configurazione o tali condizioni non possono essere stabilite da semplici norme nel momento in cui tale tecnologia è riconosciuta come idonea, la Commissione autorizza individualmente ciascun processo di riciclaggio che utilizza tale tecnologia conformemente alla procedura di cui al capo V, in particolare l', paragrafo 1 (l'«autorizzazione»).
5. L'allegato I specifica se per una tecnologia di riciclaggio devono essere autorizzati i singoli processi di riciclaggio.
6. Qualsiasi tecnologia di riciclaggio che non sia stata oggetto di una decisione in merito alla sua idoneità conformemente agli o 16 è considerata una nuova tecnologia ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
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