Art. 3 · Tecnologie di riciclaggio idonee

Art. 3

Tecnologie di riciclaggio idonee

In vigore dal 15 set 2022
Tecnologie di riciclaggio idonee 1.   Una tecnologia di riciclaggio è considerata idonea se si dimostra in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri da un punto di vista microbiologico. 2.   Le tecnologie di riciclaggio si distinguono in base alle seguenti proprietà: a) il tipo, il modo di raccolta e l'origine del materiale input; b) la combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica e chimica utilizzati per decontaminare tale materiale input; c) il tipo e l'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata; d) la necessità o meno di procedere alla valutazione e all'autorizzazione di processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia e i relativi criteri. 3.   Le tecnologie di riciclaggio idonee sono elencate nell'allegato I, che può essere modificato conformemente agli . 4.   Se la capacità di ottenere un livello sufficiente di decontaminazione dei processi di riciclaggio che utilizzano una determinata tecnologia di riciclaggio dipende dalla specifica precisa dell'input, dalla configurazione dettagliata di tali processi o dalle condizioni di funzionamento applicate, e se tale specifica o configurazione o tali condizioni non possono essere stabilite da semplici norme nel momento in cui tale tecnologia è riconosciuta come idonea, la Commissione autorizza individualmente ciascun processo di riciclaggio che utilizza tale tecnologia conformemente alla procedura di cui al capo V, in particolare l', paragrafo 1 (l'«autorizzazione»). 5.   L'allegato I specifica se per una tecnologia di riciclaggio devono essere autorizzati i singoli processi di riciclaggio. 6.   Qualsiasi tecnologia di riciclaggio che non sia stata oggetto di una decisione in merito alla sua idoneità conformemente agli o 16 è considerata una nuova tecnologia ai fini del presente regolamento.
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