Art. 21

Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio

In vigore dal 15 set 2022
Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio 1.   La concessione dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale dell'operatore economico relativamente al processo di riciclaggio autorizzato, agli impianti di riciclaggio che applicano il processo, alla materia plastica riciclata e ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante il processo di riciclaggio, nonché al prodotto alimentare a contatto con tali materiali o oggetti. 2.   Il titolare dell'autorizzazione o gli eventuali riciclatori informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione su cui si basa l'autorizzazione. 3.   Il titolare di un'autorizzazione può permettere a terze parti di gestire, in qualità di riciclatori, un impianto di decontaminazione sotto la sua licenza. Il titolare dell'autorizzazione assicura che tali riciclatori ricevano tutte le informazioni, le istruzioni e il sostegno necessari a garantire che il funzionamento dell'impianto e la materia plastica riciclata risultante siano conformi al presente regolamento. 4.   Il titolare dell'autorizzazione comunica senza indugio all'autorità competente del territorio in cui è stabilito e alla Commissione qualsiasi modifica riguardante i suoi referenti, le sue denominazioni commerciali e sociali o altre informazioni incluse nel registro istituito conformemente all', nonché altre informazioni pertinenti all'autorizzazione di un processo di riciclaggio. 5.   Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione nel caso in cui non possa o non intenda più assumersi le proprie responsabilità di titolare dell'autorizzazione conformemente al presente articolo. Il titolare dell'autorizzazione fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di determinare se l'autorizzazione di un processo di riciclaggio debba essere modificata o revocata.
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