Art. 23
Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione
In vigore dal 15 set 2022
Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione
1. Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere, l'autorizzazione di un processo di riciclaggio e/o il processo di riciclaggio siano ancora conformi al presente regolamento, seguendo la procedura di cui all', che si applica mutatis mutandis. L'Autorità può, se necessario, consultare il titolare dell'autorizzazione.
2. Prima di presentare una richiesta conformemente al paragrafo 1, la Commissione o uno Stato membro consulta l'Autorità per stabilire se sia necessaria una nuova valutazione del processo autorizzato sulla base delle informazioni contenute nella richiesta. L'Autorità comunica la propria opinione alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente entro un termine di 20 giorni lavorativi. Se ritiene che non sia necessaria una valutazione, l'Autorità fornisce una spiegazione scritta alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente.
3. Sulla base del parere dell'Autorità pubblicato conformemente all', paragrafo 1, la Commissione può decidere di modificare o revocare l'autorizzazione. Se necessario, il processo di riciclaggio o il funzionamento di impianti di decontaminazione specifici può essere sospeso fino a quando tali modifiche non siano messe in atto negli impianti di riciclaggio basati sul processo. Lo stato dell'iscrizione nel registro dell'Unione è modificato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1616:oj#art-23