Art. 5

Comunicazione dei risultati delle indagini

In vigore dal 14 set 2022
Comunicazione dei risultati delle indagini Gli Stati membri comunicano le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta, utilizzando il modello di cui all’allegato I. Gli Stati membri utilizzano uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per comunicare i risultati delle indagini a norma: a) dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031; o b) dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2404:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo