Art. 5
Comunicazione dei risultati delle indagini
In vigore dal 14 set 2022
Comunicazione dei risultati delle indagini
Gli Stati membri comunicano le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta, utilizzando il modello di cui all’allegato I.
Gli Stati membri utilizzano uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per comunicare i risultati delle indagini a norma:
a)
dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031; o
b)
dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni
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