Art. 36
Segreto d'ufficio
In vigore dal 14 set 2022
Segreto d'ufficio
1. Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.
2. Le informazioni raccolte a norma dell' sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
3. Le informazioni raccolte a norma dell' sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli , la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell', paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
Storico versioni
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