Art. 14
Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1
In vigore dal 6 set 2022
Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1
Le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, non si applicano agli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività:
a)
produzione primaria;
b)
operazioni di trasporto;
c)
magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata;
d)
produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2930, 2932, 3503, 3507 o 3913 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
e)
produzione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Storico versioni
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