Art. 14 · Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1

Art. 14

Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1

In vigore dal 6 set 2022
Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1 Le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, non si applicano agli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività: a) produzione primaria; b) operazioni di trasporto; c) magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata; d) produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2930, 2932, 3503, 3507 o 3913 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; e) produzione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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