Art. 8

Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire

In vigore dal 6 set 2022
Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC: a) dati disaggregati su interventi e beneficiari; b) la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (4); c) dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115; d) dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; e) dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell’, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115.
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