Art. 8
Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire
In vigore dal 6 set 2022
Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire
Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC:
a)
dati disaggregati su interventi e beneficiari;
b)
la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (4);
c)
dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;
d)
dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
e)
dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell’, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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