Art. 18

Controlli sui dati e correzione dei dati

In vigore dal 6 set 2022
Controlli sui dati e correzione dei dati 1.   Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all’. 2.   In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati. 3.   Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.
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Controlli sui dati e correzione dei dati (Art. 18 Regolamento (UE) 2022/1475) — Testo vigente | Portale Normativo