Art. 18
Controlli sui dati e correzione dei dati
In vigore dal 6 set 2022
Controlli sui dati e correzione dei dati
1. Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all’.
2. In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati.
3. Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.
Storico versioni
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