Art. 14

Assistenza ai vettori

In vigore dal 18 ago 2022
Assistenza ai vettori 1.   È messo a disposizione dei vettori un modulo web, nell’ambito dello strumento di ticketing, che consente loro di chiedere assistenza. Il modulo web consente ai vettori di comunicare almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del vettore; b) una sintesi della richiesta; c) se la richiesta è di natura tecnica e, in tal caso, la data e l’orario d’inizio del problema tecnico. 2.   I vettori ricevono una conferma della ricezione della richiesta da parte dell’unità centrale ETIAS. Tale ricevuta contiene un numero di ticket. 3.   Se la richiesta di assistenza è di natura tecnica, l’unità centrale ETIAS invia la richiesta a eu LISA. eu-LISA è responsabile della prestazione dell’assistenza tecnica ai vettori. 4.   Se la richiesta di assistenza non è di natura tecnica, l’unità centrale ETIAS assiste i vettori indicando loro le informazioni pertinenti. 5.   Qualora sia tecnicamente impossibile chiedere assistenza a norma del paragrafo 1 utilizzando il modulo web, il vettore deve poter utilizzare una linea telefonica di emergenza collegata all’unità centrale ETIAS o a eu-LISA. 6.   L’assistenza fornita dall’unità centrale ETIAS e da eu-LISA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese. 7.   L’unità centrale ETIAS rende disponibile un elenco di domande e risposte frequenti utili per i vettori. Detto elenco è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Esso è tenuto distinto dalle domande e dalle risposte utili per i viaggiatori.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2022/1409 — Assistenza ai vettori | Portale Normativo