Art. 15
Accesso al servizio web da parte di cittadini di paesi terzi
In vigore dal 18 ago 2022
Accesso al servizio web da parte di cittadini di paesi terzi
1. Nel verificare i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato attraverso un accesso Internet protetto al servizio web, i cittadini di paesi terzi indicano lo Stato membro di destinazione.
2. Il cittadino di paese terzo inserisce nel servizio web i seguenti dati:
a)
il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
b)
facoltativamente, la data prevista di ingresso o di uscita, o entrambe, indicata per impostazione predefinita secondo l’ora dell’Europa centrale, modificabile dall’utente;
c)
lo Stato membro di destinazione.
3. Il servizio web trasmette una delle seguenti risposte:
a)
«OK» e il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;
b)
«non OK» e 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;
c)
«non disponibile».
4. Se trasmette il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, il servizio web indica che il numero di giorni è stato calcolato sulla base della data prevista di ingresso indicata dal cittadino del paese terzo, e che il numero effettivo di giorni rimanenti può variare a seconda dell’effettiva data di ingresso.
5. Se il cittadino del paese terzo non ha indicato una data prevista di ingresso, il rimanente soggiorno autorizzato sarà calcolato sulla base della data dell’interrogazione. In tal caso il servizio web indica che il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato è stato calcolato sulla base della data dell’interrogazione.
6. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, se nel sistema di ingressi/uscite non sono presenti dati sul cittadino del paese terzo, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
a)
soggiorno autorizzato: OK;
b)
giorni rimanenti: informazione non disponibile, con una nota indicante che non sono stati calcolati i soggiorni effettuati prima dell’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite.
7. Dopo il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:
a)
se il cittadino di paese terzo dispone di un numero sufficiente di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, la risposta è:
i)
soggiorno autorizzato: OK;
ii)
giorni rimanenti: i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato calcolati dal sistema di ingressi/uscite;
b)
se il cittadino di paese terzo ha utilizzato parte del soggiorno autorizzato e intende soggiornare per una durata superiore a quella del soggiorno autorizzato, la risposta è:
i)
soggiorno autorizzato: NON OK;
ii)
giorni rimanenti: 0;
c)
se il cittadino di paese terzo ha utilizzato tutti i giorni del soggiorno autorizzato, la risposta è:
i)
soggiorno autorizzato: NON OK;
ii)
giorni rimanenti: 0;
d)
se il cittadino del paese terzo è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un visto valido, oppure il visto è scaduto o è stato revocato o annullato, oppure ha una validità territoriale limitata che non corrisponde allo Stato membro di destinazione inserito, la risposta è:
i)
soggiorno autorizzato: NON OK;
ii)
giorni rimanenti: 0;
e)
se il cittadino di paese terzo non è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida, oppure l’autorizzazione ai viaggi è scaduta o è stata revocata o annullata, la risposta è:
i)
soggiorno autorizzato: NON OK;
ii)
giorni rimanenti: 0;
f)
se non vi sono ingressi nel sistema di ingressi/uscite per un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza del visto per soggiorno di breve durata. In caso di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, dopo l’entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, tenuto conto del periodo transitorio e del periodo di tolleranza di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1240.
8. Il servizio web fornisce al cittadino del paese terzo le ulteriori informazioni aggiuntive:
a)
in un punto evidente, gli Stati membri a cui si riferisce il calcolo del soggiorno;
b)
vicino al campo per l’inserimento del numero del documento di viaggio, il fatto che il documento di viaggio da utilizzare ai fini del servizio web deve essere uno dei documenti di viaggio utilizzati per i soggiorni precedenti;
c)
l’elenco degli Stati membri;
d)
tutti i possibili motivi di ricezione della risposta: «informazioni non disponibili»;
e)
una clausola generale che indica l’esclusione della responsabilità, precisando chiaramente che la risposta «OK/non OK» non può essere interpretata come decisione di autorizzare o rifiutare l’ingresso nello spazio Schengen;
f)
il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19)o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libertà di circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall’altra, e che non possiedono una carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (20).
Storico versioni
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