Art. 1

Esenzione de minimis

In vigore dal 16 ago 2022
Esenzione de minimis L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2064 è così modificato: 1) al paragrafo 1: i) la lettera a), punto viii), è sostituita dalla seguente: «viii) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»; ii) la lettera b), punto vii), è sostituita dalla seguente: «vii) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»; 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sui progetti e sugli studi in corso e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e al paragrafo 1, lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il luglio 2023.».
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