Art. 1
Esenzione de minimis
In vigore dal 16 ago 2022
Esenzione de minimis
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2064 è così modificato:
1)
al paragrafo 1:
i)
la lettera a), punto viii), è sostituita dalla seguente:
«viii)
per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;
ii)
la lettera b), punto vii), è sostituita dalla seguente:
«vii)
per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sui progetti e sugli studi in corso e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e al paragrafo 1, lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il luglio 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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