Art. 1

In vigore dal 16 ago 2022
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato: a) al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023; b) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023; c) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 1o maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio.».
Storico versioni

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