Art. 1
In vigore dal 16 ago 2022
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;
b)
alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;
c)
alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 1o maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2288:oj#art-1