Art. 5
Interrogazioni
In vigore dal 8 ago 2022
Interrogazioni
1. Per avviare l’interrogazione di verifica, il vettore inserisce i seguenti dati del viaggiatore:
a)
cognome; nome o nomi;
b)
data di nascita, sesso e cittadinanza;
c)
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
d)
data di scadenza della validità del documento di viaggio;
e)
giorno di arrivo previsto alla frontiera dello Stato membro di ingresso;
f)
una delle informazioni seguenti:
i)
lo Stato membro di ingresso previsto;
ii)
se è possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso;
g)
i dettagli (data e ora locali della partenza prevista, numero identificativo se disponibile o altro mezzo di identificazione del trasporto) del mezzo di trasporto utilizzato per accedere al territorio di uno Stato membro.
2. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ai vettori è consentito scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio.
3. Se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 a norma dell’ di detto regolamento o si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo specificare nell’interrogazione di verifica.
4. I vettori devono poter effettuare un’interrogazione di verifica per uno o più passeggeri. L’interfaccia per i vettori fornisce la risposta di cui all’ per ciascun passeggero inserito nell’interrogazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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