Art. 3

Obblighi dei vettori

In vigore dal 8 ago 2022
Obblighi dei vettori 1.   I vettori avviano un’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 («interrogazione di verifica») attraverso l’interfaccia per i vettori. 2.   L’interrogazione di verifica è avviata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. 3.   I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i meccanismi seguenti: a) meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori; b) autenticazione; c) registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi; d) revisione periodica dei diritti di accesso.
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