Art. 3
Obblighi dei vettori
In vigore dal 8 ago 2022
Obblighi dei vettori
1. I vettori avviano un’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 («interrogazione di verifica») attraverso l’interfaccia per i vettori.
2. L’interrogazione di verifica è avviata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato.
3. I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i meccanismi seguenti:
a)
meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori;
b)
autenticazione;
c)
registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi;
d)
revisione periodica dei diritti di accesso.
Storico versioni
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