Art. 8
Monitoraggio e applicazione della normativa
In vigore dal 5 ago 2022
Monitoraggio e applicazione della normativa
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, la riduzione della domanda conseguita. I gruppi di rischio e il GCG assistono la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.
2. La Commissione richiede allo Stato membro di presentare un piano che definisca una strategia per conseguire efficacemente l'obbligo di riduzione della domanda quando, sulla base dei dati che le sono stati comunicati riguardo alla riduzione della domanda, ravvisa il rischio che esso non sia in grado di conseguire l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda di cui all'. La Commissione richiede la presentazione di un piano che definisca una strategia per conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda di gas, in linea con l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938, allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento. In entrambi i casi la Commissione formula un parere contenente osservazioni e suggerimenti sul piano presentato, e ne informa il Consiglio. Lo Stato membro interessato tiene debitamente conto dell'opinione della Commissione.
3. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1369:oj#art-8