Art. 5

Riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione

In vigore dal 5 ago 2022
Riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione 1.   Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»). 2.   Ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione. 3.   Uno Stato membro il cui sistema dell'energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell'energia elettrica di un paese terzo è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 qualora esso sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per l'operatore del sistema di trasmissione di potenza al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico. 4.   Uno Stato membro è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 fintantoché tale Stato membro non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro. 5.   Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 di un volume di gas pari alla differenza tra il suo obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022 e il volume effettivo di gas stoccato al 1o agosto 2022, qualora a tale data esso soddisfi l'obiettivo intermedio. 6.   Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima. 7.   Uno Stato membro può limitare la riduzione obbligatoria della domanda di otto punti percentuali, purché dimostri che la sua interconnessione con altri Stati membri misurata in condizioni di capacità continua di esportazione tecnica è inferiore al 50 % rispetto al suo consumo annuo di gas nel 2021 e che la capacità relativa agli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90 % per almeno un mese prima della notifica della deroga, a meno che lo Stato membro possa dimostrare che non vi è stata domanda e che la capacità è stata sfruttata al massimo, e che i suoi impianti di GNL nazionali sono pronti, a livello commerciale e tecnico, per ridirigere il gas verso altri Stati membri fino ai volumi richiesti dal mercato. 8.   Uno Stato membro che si trova ad affrontare una crisi dell'energia elettrica può limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 al livello necessario per attenuare il rischio per l'approvvigionamento di energia elettrica, ove non vi siano alternative economiche per sostituire il gas necessario per la produzione di energia elettrica senza mettere in grave pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. In tal caso, lo Stato membro notifica i motivi della limitazione e fornisce sufficienti prove delle circostanze eccezionali a giustificazione della limitazione. Ove necessario, lo Stato membro aggiorna il piano di preparazione ai rischi a norma dell' del regolamento (UE) 2019/941. 9.   Uno Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione di limitare la riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8, unitamente alle prove necessarie per dimostrare il soddisfacimento delle condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Una notifica con riguardo ai paragrafi 5, 6 e 7 può già essere effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non può essere effettuata più tardi di due settimane dopo la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione. Una notifica con riguardo al paragrafo 8 può essere effettuata entro due settimane dal verificarsi di una crisi dell'energia elettrica di cui a detto paragrafo. Lo Stato membro informa della sua intenzione anche i pertinenti gruppi di rischio e il GCG. 10.   Sulla base della notifica e previa consultazione dei gruppi di rischio e del GCG, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni per una limitazione a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8. La Commissione, qualora concluda che la limitazione non è giustificata, adotta un parere in cui sono indicati i motivi per cui lo Stato membro dovrebbe eliminare o modificare la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Tale parere è adottato entro 30 giorni lavorativi dalla notifica completa a norma del paragrafo 9. 11.   Ove le condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 non siano più soddisfatte, lo Stato membro applica l'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2. 12.   La Commissione controlla costantemente se le condizioni per una limitazione della riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono soddisfatte. 13.   Alle misure di riduzione obbligatoria della domanda si applicano gli , fatti salvi i contratti a lungo termine esistenti.
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