Art. 4

Dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte del Consiglio

In vigore dal 5 ago 2022
Dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte del Consiglio 1.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare lo stato di allarme dell'Unione mediante una decisione di esecuzione. 2.   La Commissione presenta la proposta per tale stato di allarme dell'Unione qualora ritenga che esista un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di cui all' e i quali deteriorano gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, ma ai quali il mercato è in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato. 3.   La Commissione presenta anche una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione ove cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938 ne facciano richiesta. 4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione. 5.   Prima di presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione, la Commissione consulta i pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 («gruppi di rischio») e il gruppo di coordinamento del gas (GCG), istituito dall' di tale regolamento. 6.   Su proposta della Commissione, il Consiglio può, mediante una decisione di esecuzione, dichiarare la fine dello stato di allarme dell'Unione e degli obblighi di cui all'. La Commissione presenta la proposta di tale decisione di esecuzione al Consiglio quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del GCG, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.
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