Art. 4

Strumenti elettronici

In vigore dal 1 ago 2022
Strumenti elettronici 1.   I costruttori di veicoli utilizzano i seguenti strumenti elettronici forniti gratuitamente dalla Commissione sotto forma di software scaricabili ed eseguibili: a) lo strumento di simulazione; b) lo strumento di hashing. La Commissione provvede alla manutenzione degli strumenti elettronici e fornisce modifiche e aggiornamenti degli stessi. 2.   La Commissione mette a disposizione gli strumenti elettronici di cui al paragrafo 1 mediante un'apposita piattaforma elettronica di distribuzione pubblicamente disponibile.
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