Art. 4
Strumenti elettronici
In vigore dal 1 ago 2022
Strumenti elettronici
1. I costruttori di veicoli utilizzano i seguenti strumenti elettronici forniti gratuitamente dalla Commissione sotto forma di software scaricabili ed eseguibili:
a)
lo strumento di simulazione;
b)
lo strumento di hashing.
La Commissione provvede alla manutenzione degli strumenti elettronici e fornisce modifiche e aggiornamenti degli stessi.
2. La Commissione mette a disposizione gli strumenti elettronici di cui al paragrafo 1 mediante un'apposita piattaforma elettronica di distribuzione pubblicamente disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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