Art. 4
Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti
In vigore dal 1 ago 2022
Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 95, lettera a), di detto regolamento, forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti:
a)
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede il riconoscimento;
b)
il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici.
Storico versioni
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