Art. 4

Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti

In vigore dal 1 ago 2022
Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 95, lettera a), di detto regolamento, forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti: a) l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede il riconoscimento; b) il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1345:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo