Art. 3

Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione

In vigore dal 1 ago 2022
Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione 1.   Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) nello stabilimento non sono detenuti ungulati; b) nello stabilimento non sono detenuti cani, gatti o furetti a fini di riproduzione; c) lo stabilimento non è coinvolto in movimenti di animali terrestri detenuti, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso un altro Stato membro o un paese terzo; d) gli animali terrestri detenuti, il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nello stabilimento non sono destinati a essere spostati fuori dallo stabilimento. 2.   Gli Stati membri che esonerano stabilimenti conformemente al paragrafo 1 possono stabilire criteri aggiuntivi riguardanti limitazioni del numero di animali terrestri detenuti che possono essere detenuti in tali stabilimenti e limitare l’ubicazione geografica di tali stabilimenti, in particolare in relazione alla loro vicinanza a stabilimenti registrati o riconosciuti dall’autorità competente.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2022/1345 — Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione | Portale Normativo