Art. 9

Verifica delle caratteristiche degli oli di oliva

In vigore dal 29 lug 2022
Verifica delle caratteristiche degli oli di oliva 1.   Gli Stati membri verificano la conformità degli oli di oliva alle caratteristiche degli oli di oliva definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104: a) in qualsiasi ordine; o b) nell’ordine previsto dal diagramma di flusso di cui all’allegato III del presente regolamento, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma. 2.   Ai fini della verifica prevista al paragrafo 1, le analisi per la determinazione del livello di acidità, dell’indice di perossidi, K232, K268 o K270, ΔΚ, degli esteri etilici degli acidi grassi, delle cere e delle caratteristiche organolettiche nonché, se del caso, le controanalisi previste dalla legislazione nazionale, sono effettuate anteriormente al termine minimo di conservazione per quanto riguarda l’olio di oliva condizionato. In caso di campionamento di oli sfusi tali analisi sono effettuate entro i sei mesi successivi a quello del prelievo del campione. 3.   Nessun limite temporale si applica alla verifica delle altre caratteristiche dell’olio di oliva definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104. 4.   Per l’olio di oliva condizionato, salvo se il campione sia stato prelevato meno di due mesi prima del termine minimo di conservazione, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio di oliva dichiarata, l’operatore da cui è stato prelevato il campione viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine minimo di conservazione. 5.   Al fine di determinare le caratteristiche dell’olio di oliva secondo i metodi stabiliti nell’allegato I del presente regolamento, i risultati delle analisi sono confrontati direttamente con i limiti stabiliti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, che tengono conto della ripetibilità e riproducibilità dei metodi di analisi utilizzati. 6.   Le norme del presente articolo si applicano a ciascun campione primario prelevato conformemente all’allegato II.
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