Art. 10
Panel di assaggiatori
In vigore dal 29 lug 2022
Panel di assaggiatori
1. Ai fini dei controlli di conformità i panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri sul loro territorio valutano le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini stabilite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e comunicano queste caratteristiche e la categoria.
2. Le condizioni del riconoscimento dei panel di assaggiatori sono stabilite dallo Stato membro in particolare in modo da:
a)
assicurarsi che siano rispettati i requisiti del metodo di cui all’allegato I, punto 5, per la determinazione delle caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva vergine;
b)
garantire che la formazione del capo panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo Stato membro;
c)
subordinare la validità del riconoscimento ai risultati ottenuti nell’ambito di un riesame annuale del panel di assaggiatori costituito dallo Stato membro.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183, l’elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti sul proprio territorio e informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata a tale elenco.
4. Se nessun panel di assaggiatori sul territorio di uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricorre a un panel di assaggiatori riconosciuto in un altro Stato membro.
Storico versioni
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