Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 29 lug 2022
Sanzioni 1.   Qualora si constati che le norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 non sono rispettate, gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite in base alla gravità dell’irregolarità accertata. 2.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183, le misure adottate a tal fine e notificano immediatamente ogni modifica a tali misure.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2022/2105 — Sanzioni | Portale Normativo