Art. 13
Sanzioni
In vigore dal 29 lug 2022
Sanzioni
1. Qualora si constati che le norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 non sono rispettate, gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite in base alla gravità dell’irregolarità accertata.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183, le misure adottate a tal fine e notificano immediatamente ogni modifica a tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2105:oj#art-13