Art. 4
Condizionamento
In vigore dal 29 lug 2022
Condizionamento
1. Gli oli di cui all’, lettera b), sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichettatura conforme alle disposizioni del presente regolamento.
2. Per gli oli di cui all’, punto b), destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.
Storico versioni
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