Art. 6
Denominazione legale ed etichettatura di categorie di oli
In vigore dal 29 lug 2022
Denominazione legale ed etichettatura di categorie di oli
1. La descrizione degli oli di cui all’, lettera b), è considerata la loro denominazione legale di cui all’, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. L’etichetta di tali oli, oltre alla descrizione di cui al comma 1, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca una marcatura chiara e indelebile dell’informazione seguente sulla categoria di olio:
a)
per l’olio extra vergine di oliva:
«olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b)
per l’olio di oliva vergine:
«olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c)
per l’olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d)
per l’olio di sansa di oliva:
i)
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure
ii)
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Storico versioni
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