Art. 2
Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione
In vigore dal 27 lug 2022
Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi delle deroghe di cui all', paragrafo 1, notificano alla Commissione le decisioni adottate a norma di tale paragrafo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Gli Stati membri includono le decisioni adottate a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell'ambito di una ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nell'ambito della prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento.
3. Le decisioni adottate a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento non sono soggette all'approvazione della Commissione di cui, rispettivamente, all'articolo 118, paragrafo 6, o all'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Le decisioni adottate a norma dell', paragrafo 1, si applicano per l'anno di domanda 2023.
5. Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all', paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024, una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1317:oj#art-2