Art. 1

Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023

In vigore dal 27 lug 2022
Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023 1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere di derogare, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione di una o entrambe le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III di tale regolamento, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC: a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture subacquee»; b) BCAA 8, primo requisito «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. — Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. — Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %. — Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.». Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma, lettera b), provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi. Gli Stati membri provvedono affinché le superfici di seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al primo comma, lettera b), non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida. Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare. Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo. 2.   Ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 di tale regolamento, stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 non sono modificate dalle decisioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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