Art. 6

Procedure per il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 13 lug 2022
Procedure per il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   L’autorità interpellata informa l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, qualora venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta specificata in conformità dell’, paragrafo 1. 2.   Qualora l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, concorda la frequenza con cui si impegna ad aggiornare la parte richiedente in merito ai progressi compiuti nel trattamento della richiesta e alla data prevista per la risposta. 3.   Le autorità competenti e l’ESMA collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel trattamento di una richiesta. 4.   Se del caso, le autorità competenti e l’ESMA si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.
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