Art. 8
Trasmissione spontanea di informazioni
In vigore dal 13 lug 2022
Trasmissione spontanea di informazioni
1. Un’autorità competente o l’ESMA, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili rispettivamente all’ESMA o a un’autorità competente nell’espletamento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente che invia le informazioni o l’ESMA può inizialmente comunicarle oralmente. In tal caso, la successiva trasmissione delle informazioni è effettuata utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che riceve le informazioni o l’ESMA convenga altrimenti.
Storico versioni
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