Art. 1
Punti di contatto
In vigore dal 13 lug 2022
Punti di contatto
1. Le autorità competenti e l’ESMA designano ciascuna un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. Le autorità competenti comunicano all’ESMA i recapiti del punto di contatto di cui al paragrafo 1 e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.
3. L’ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2121:oj#art-1