Art. 1 · Punti di contatto

Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 13 lug 2022
Punti di contatto 1.   Le autorità competenti e l’ESMA designano ciascuna un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503. 2.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA i recapiti del punto di contatto di cui al paragrafo 1 e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti. 3.   L’ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
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