Art. 3
Identificativo dell'offerta di crowdfunding
In vigore dal 13 lug 2022
Identificativo dell'offerta di crowdfunding
1. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente.
2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine:
a)
il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding.
3. L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti:
a)
traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;
b)
aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503;
c)
altra modifica non sostanziale delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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