Art. 3 · Identificativo dell'offerta di crowdfunding

Art. 3

Identificativo dell'offerta di crowdfunding

In vigore dal 13 lug 2022
Identificativo dell'offerta di crowdfunding 1.   La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente. 2.   L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine: a) il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding; b) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding. 3.   L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti: a) traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503; b) aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503; c) altra modifica non sostanziale delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
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